Art.32 della costituzione: La tutela della salute e i diritti del malato
Il diritto alla salute è previsto e riconosciuto dalla nostra Costituzione, che vi dedica anche un articolo specifico, l’articolo 32. All’interno di questa norma, che appare semplice ad una prima lettura, sono tuttavia contenuti principi essenziali che dovrebbero ispirare anche le disposizioni dell’ordinamento civilistico e penalistico del nostro Paese.
Il primo comma dell’articolo indica quanto segue:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”
Elemento che si combina essenzialmente con il diritto all’uguaglianza previsto dall’articolo 3 sempre della Carta Costituzionale. In questo senso si potrà, quindi, leggere la seconda parte del comma 1 nella quale, appunto, si prevede l’impegno dello Stato a garantire le cure gratuite per chi non possa permettersele.
Tuttavia, oltre all’assenza della malattia, e all’applicazione delle relative cure, si deve riunire questa disposizione di legge anche alle definizioni che di “salute” dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che specifica come la salute sia più ampia e si riferisca da uno stato generale di benessere psicofisico. Ecco perché i diritti del malato si possono tranquillamente sovrapporre a quelli delle persone che risiedano, in generale, sul territorio italiano, le quali avranno la possibilità di puntare ad una condizione di benessere che perduri nel tempo.
Il diritto alla salute individuale e collettivo
Come previsto sempre dal primo comma dell’articolo 32, il diritto alla salute è previsto, in primo luogo, per il singolo individuo. Il malato, quindi, potrà far valere la necessità di essere curato nei confronti dello Stato e potrà richiedere che si intervenga in tal senso. Ovviamente, la gratuità delle cure non è assoluta, poiché questa, sempre quale diritto del malato, è prevista solo nel caso in cui la persona non possa permettersi di ricorrere alle cure mediche a pagamento.
Lo Stato dovrà impegnarsi allo scopo di finanziare correttamente le strutture sanitarie, così che queste, nei limiti delle proprie possibilità, possano sempre offrire un servizio completo alla collettività. Nel diritto alla salute rientra non solo la definizione di tipo individuale ma anche quella collettiva. In questo senso, quindi, lo Stato dovrà preoccuparsi sia di aiutare chi sia malato, sia di intervenire a livello della comunità per evitare la diffusione delle malattie e anche le conseguenze sanitarie che potrebbero derivare da comportamenti scorretti anche delle singole persone.
Esempi di questi tipi di interventi solo le vaccinazioni di massa, ma anche le sanzioni che lo Stato commina nei confronti di chi metta in pericolo la salute pubblica, ad esempio con azioni di contaminazione dell’ambiente. Per poter avere, quindi, un effettivo diritto alla salute per i singoli sarà necessario anche prevedere il rispetto di tale diritto da parte della comunità, che dovrà sottostare sempre alle disposizioni di legge.
Il diritto alla non salute
Oltre al diritto alla salute, la Costituzione consente di tutelare anche la libertà personale del malato, che potrà decidere di non farsi curare, qualora questo comportamento non rientri nelle proprie intenzioni.
Il diritto alla “non salute”, quindi, è ugualmente riconosciuto, ma sempre andando a mettere al primo posto la sicurezza della collettività. Infatti, nel caso in cui una persona decida di non ricorrere alle cure, affrontando solo personalmente le conseguenze di questa decisione, potrà proseguire lungo la propria strada, essendo questo uno dei diritti del malato. Ad esempio, un malato di cancro potrà decidere di non sottoporsi alla chemioterapia, cercando vie alternative per poter curare il suo male.
Invece, qualora il fatto di non curarsi costituisca un pericolo per la comunità che, ad esempio, potrebbe subire gli effetti negativi dati dalla diffusione di un virus o di un batterio, lo Stato sarà legittimato ad intervenire in modo da riportare la situazione alla normalità.
Il diritto a rifiutare le cure
Si collega al diritto alla salute in generale e anche a quello alla “non salute” il contenuto del secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione, che specifica:
“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
In questo senso, si vuole sottolineare come nessuno possa essere obbligato a sottoporsi ad una cura o ad un trattamento sanitario, tranne nei casi sopra previsti (cioè quelli di possibile rischio per l’intera collettività). L’applicazione di questa disposizione si ritrova, ad esempio, nella possibilità di rifiutare la rianimazione o nella richiesta di interrompere le cure durante il decorso di una malattia terminale. Sono, invece, ancora da chiarire gli aspetti più difficili relativi all’applicazione di questo secondo comma, come quelli legati alla fine della vita e alla possibilità di ottenere l’eutanasia, essendo, questo, un tema che tocca aspetti complessi e differenti, di tipo civilistico, penalistico ed anche etico.
In ogni caso, quindi, un malato potrà decidere di ricorrere ad una cura, di ricevere cure alternative o di non curarsi affatto, mantenendo il proprio status di persona malata.
Questo tipo di diritto si lega anche alla percezione che ognuno potrà avere della malattia: per tante persone, infatti, quello che potrebbe per alcuni essere uno stato di malessere costituisce la normalità e potrebbe non ritenersi necessario alcun intervento di tipo correttivo. Si dovrà sempre incoraggiare la comunità a stare meglio, ma non si potranno obbligare gli individui a fare nulla che sia contro la propria volontà.
La seconda parte del secondo comma dell’articolo 32 si riferisce al rispetto della persona umana, della sua dignità, integrità e della sua totalità. In questo senso, un malato potrà opporsi a trattamenti che vadano a ledere la sua integrità fisica, che lo facciano sentire discriminato e che non apportino alcun beneficio alla sua salute, almeno dal suo punto di vista. Proprio su questo punto ci si scontra frequentemente durante le discussioni relative, ad esempio, al testamento biologico. In particolare, per alcuni malati anche solo la decisione di una rianimazione potrebbe costituire un accanimento terapeutico, al quale essi vorrebbero potersi opporre.
Per questo motivo, in merito ai diritti del malato si può indicare come molti di questi siano riconosciuti ed applicati, mentre in altri casi sia ancora necessario fare passi avanti, che consentano anche a chi soffra delle malattie più invalidanti di far valere il proprio diritto all’autodeterminazione, alla libertà personale e alla dignità, fino alla fine.